La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.
Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%. La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021. Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.

BENEFICIARI
Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:
- società di capitali;
- società di persone;
- imprenditori individuali;
- enti non commerciali.
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Riferimenti:
- articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir
- articolo 15 L. 342/2000
AGEVOLAZIONE
Rivalutazione agevolata con imposta sostitutiva del 3% del valore rivalutato da versare in 3 rate annuali.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle impostesui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
La Legge di Bilancio 2021 ha incluso tra i beni rivalutabili anche l’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.
BENI RIVALUTABILI
Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Quindi a titolo di esempio sono rivalutabili:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per essere ammissibili i beni devono:
- figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
PERIZIA
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.